
I bisogni delle imprese sono profondamente mutati nel corso degli anni ed ulteriori cambiamenti caratterizzano prospetticamente le dinamiche aziendali.
L'imprenditore, che storicamente seguiva tutti gli aspetti - tecnici, gestionali ed operativi - dell'azienda, avverte oggi la necessità di concentrare le proprie energie ed il proprio impegno sull'attività caratteristica. Seguendo questa strategia è impossibile non rivolgeresi al Factoring, in particolare in ottica di esternalizzare ed efficientare la gestione del circolante.
In Italia il contratto di factoring è oggi regolamentato dal nostro ordinamento giuridico dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge n° 52 del 21.02.1991.
Negli ultimi anni è, inoltre, stato interessato, direttamente o indirettamente, da un'intensa attività legislativa e regolamentare.
- Legge 197 del 5 luglio 1991 (norme antiriciclaggio)
- Decreto Lgs. 87 del 27 gennaio 1992 (redazione bilancio degli enti finanziari)
- Legge 154 del 17 febbraio 1992 (trasparenza delle operazioni finanziarie)
- Legge 385 del 1 settembre 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia)
- Legge 43 del 13 gennaio 1994 (disciplina delle cambiali finanziarie)
- Delibera CICR del 29 marzo 1994(disciplina della Centrale Rischi e Vigilanza prudenziale)
- Legge 108 del 7 marzo 1996 (disposizioni in materia di usura)
- Istruzioni Banca d'Italia del 5 agosto 1996 (vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti agli elenchi speciali)
- Legge 675 del 31 dicembre 1996 (Esercizio delle banche dati personali ed elaborazione informatica - Privacy)
Il factoring italiano ha ormai occupato una posizione di vertice nel panorama mondiale caratterizzandosi per la sua continua crescita sia in termini di volumi gestiti che di evoluzione qualitativa dei prodotti/servizi offerti.
In ambito comunitario l'attività di factoring non risulta oggetto di una specifica disciplina; tuttavia lo strumento, per la sua natura, è interessato dalla normativa relativa agli intermediari creditizi e finanziari.
- Direttiva CEE 86/635 (Criteri per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari)
- Direttiva CEE 89/646 (Riconoscimento dell'attività di factoring)
L'abolizione delle restrizioni ai movimenti di capitali, il Mercato Unico Europeo e la globalizzazione economica hanno aperto nuove possibilità operative e nuovi traguardi che vedono le società di factoring impegnate per la soddisfazione di bisogni di una clientela sempre più raffinata ed esigente.
Il factoring è oggi il solo prodotto sul mercato finanziario in grado di offrire, nell'ambito dell'unicità del rapporto, una pluralità di servizi per rispondere in modo efficiente alle esigenze delle imprese in termini di gestione, assicurazione e finanziamento dei crediti fornendo indubbi vantaggi in termini di:
- Maggiore semplificazione della gestione dei crediti, mediante la riduzione del numero dei rapporti con i clienti;
- Maggiore flessibilità dell'organizzazione aziendale rispetto alle esigenze poste dallo sviluppo della attività;
- Sostituzione dei costi fissi della struttura interna preposta alla gestione ed al recupero dei crediti con i costi variabili delle operazioni di factoring;
- Ottimizzazione dei flussi di cassa;
- Garanzia contro i rischi di insolvenza dei debitori;
- Migliorare la professionalità nell'attività di gestione dei crediti, con particolare riferimento alla valutazione dei debitori;
- Maggiore qualità delle informazioni commerciali.

